IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1›  novembre
1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990;
  Vista  la proposta di modifica allo statuto formulata dal consiglio
del corso di laurea in chimica e  del  consiglio  della  facolta'  di
scienze  matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi
di Camerino, nelle  adunanze  tenutesi  rispettivamente  in  data  16
maggio 1990 e 13 giugno 1990;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  universita'
degli  studi  di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in
data 28 giugno 1990 e 30 giugno 1990;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 30 ottobre 1991, concernente talune osservazioni da
recepire;
  Viste  le  delibere  del consiglio del corso di laurea in chimica e
del consiglio  della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali  nelle adunanze tenutesi ambedue in data 1› luglio 1992, che
adeguano la proposta di modifica di statuto al  parere  espresso  dal
Consiglio universitario nazionale;
  Viste   le  deliberazioni  favorevoli  adottate  dal  consiglio  di
amministrazione e dal senato accademico  della  medesima  Universita'
degli  studi  di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in
data 17 dicembre 1992 e 18 dicembre 1992;
  Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica  di
statuto  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'art. 17
del citato testo unico di cui al regio decreto  31  agosto  1933,  n.
1592;
  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9
maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, approvato  con
il  decreto  indicato  nelle premesse e successivamente modificato ed
integrato, e' ulteriormente modificato come appresso:
  "Gli articoli 30 e 31 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art. 30 (Corso di laurea in chimica). -  La  durata  del  corso  di
studi  in  chimica  e'  di  cinque  anni,  articolati  in un triennio
propedeutico,  a  carattere  formativo  di  base,  ed  in  successivi
distinti  indirizzi  di durata biennale e di contenuti piu' specifici
sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero di esami e' non meno di ventitre.
  Nel caso di verifiche di profitto  contestuali  -  accorpamento  di
piu'   insegnamenti   dello  stesso  anno  accademico  -  il  preside
costituisce le commissioni di  profitto  utilizzando  i  docenti  dei
relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto  1933,  n.  1592,  e  dall'art.  42  del  Regolamento studenti
approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  Il consiglio di corso di laurea e la facolta', rispetto  all'elenco
delle  discipline  non  obbligatorie, propongono ai competenti organi
accademici l'inclusione a statuto dell'Universita' delle singole dis-
cipline in relazione agli indirizzi scientifico-culturali.
  La didattica del corso di laurea  in  chimica  e'  organizzata  per
ciascun  anno  di  corso  in due cicli coordinati di durata inferiore
all'anno. Ciascun ciclo di seguito  indicato  convenzionalmente  come
semestre,   ha   durata  minima  di  quattordici-quindici  settimane.
L'intervallo tra  i  due  semestri  deve  essere  almeno  di  quattro
settimane.  Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre,
prevedendo tre sessioni di esami: una durante  la  pausa  tra  i  due
semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, ed
una  di  recupero prima dell'inizio dei corsi, e cio' nel rispetto di
quanto  stabilito  dal  testo  unico  n.  1592/1933  e  dal  R.S.  n.
1269/1938.
  Il  totale  delle  ore di insegnamento e' nel triennio di 1680 ore,
suddivise  in  ventisei  corsi  e  sedici  esami  e  nel  biennio  di
cinquecentoquaranta  ore  suddivise  in  nove corsi e sette esami; lo
studente dovra' inoltre svolgere un lavoro di tesi  sperimentale  per
un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo
di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto.
Di  norma  i  corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4
dedicate  agli  esercizi  mentre  i  corsi  di  laboratorio  sono  di
settantacinque  ore  di  cui  almeno  i 2/3 di esercitazione pratica.
L'accertamento finale del profitto, secondo le modalita' previste dal
consiglio di corso  di  laurea,  avverra'  per  singolo  insegnamento
tranne  nei casi elencati piu' avanti in cui e' prevista una prova di
esame unica per due corsi della stessa area.
  I corsi, come previsto dall'art. 6, primo  comma,  della  legge  18
marzo  1958,  n.  311,  comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi,
sperimentazioni  e  dimostrazioni  a  seconda  della   natura   degli
insegnamenti.
  Nell'ambito  della  programmazione  prevista dagli articoli 10 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio
di  corso  di  laurea  e'  quello  di  facolta',  per  le  rispettive
competenze,  stabiliscono  le  modalita'  di  coordinamento didattico
nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree.  In  tale  ambito
possono  essere  previste forme di coordinamento e interscambio tra i
vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 302/1980.
  Il  consiglio  di  corso  di laurea stabilira' l'organizzazione dei
corsi nei vari semestri.
  Nell'ambito del biennio, il  consiglio  di  corso  di  laurea  puo'
definire  combinazioni  di  corsi  opzionali,  che  rispondono ad una
logica di  natura  culturale,  in  modo  da  costituire  orientamento
all'interno   dei   singoli   indirizzi.  Tali  combinazioni  vengono
pubblicate nel manifesto annuale degli studi.
  Ai sensi dell'art. 2  della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e
dell'art.  4  della  legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo'
presentare un piano di studi  diverso  da  quello  consigliato  dalla
facolta'  e  previsto  dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito
delle discipline  attivate  e  nel  rispetto  del  numero  dei  corsi
relativo  a  ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di
laboratorio.
  Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita'  del  piano
di   studi  proposto  dallo  studente  con  il  raggiungimento  degli
obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.
Triennio propedeutico.
  L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree,  ciascuna
comprende i corsi fondamentali indicati.
   A) Area matematica (240 ore totali):
   istituzioni di matematiche (primo corso);
   istituzioni di matematiche (secondo corso);
   calcolo numerico;
   laboratorio di programmazione e calcolo.
   B) Area di fisica (180 ore totali):
   fisica generale (primo corso);
   fisica generale (secondo corso);
   laboratorio di fisica generale.
   C) Area di chimica analitica (270 ore totali):
   chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
   laboratorio di chimica analitica (terzo corso).
   D) Area di chimica fisica (270 ore totali):
   chimica fisica (primo corso);
   chimica fisica (secondo corso);
   laboratorio di chimica fisica (primo corso);
   laboratorio di chimica fisica (secondo corso).
   E) Area di chimica organica (270 ore totali):
   chimica organica (primo corso);
   chimica organica (secondo corso);
   laboratorio di chimica organica (primo corso);
   laboratorio di chimica organica (secondo corso).
   F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
   chimica generale ed inorganica;
   chimica inorganica (primo corso);
   laboratorio di chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica inorganica (primo corso).
   G) Area di chimica biologica (60 ore totali):
   chimica biologica (primo corso).
  Gli  studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali
(60 ore ciascuno), scelti tra quelli proposti dal consiglio di  corso
di laurea.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio su richiesta viene rilasciato un certificato  attestante  il
completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.
  I  seguenti  insegnamenti comportano una prova di esame unica per i
due corsi:
   calcolo nemerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
   chimica generale ed inorganica e laboratorio di  chimica  generale
ed inorganica;
   fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
   laboratorio  di  chimica  analitica (primo corso) e laboratorio di
chimica analitica (secondo corso);
   chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica
(terzo corso);
   chimica fisica (primo  corso)  e  laboratorio  di  chimica  fisica
(primo corso);
   chimica  fisica  (secondo  corso)  e laboratorio di chimica fisica
(secondo corso);
   chimica organica (primo corso) e laboratorio di  chimica  organica
(primo corso);
   chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica
(secondo corso);
   chimica   inorganica   (primo  corso)  e  laboratorio  di  chimica
inorganica (primo corso).
  I  corsi  e  laboratori  possono  essere  svolti,  per   necessita'
didattiche,  in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo
sara' sostenuto alla fine della seconda parte.
  Lo studente sara' tenuto a dimostrare di aver  appreso  almeno  una
lingua  straniera  moderna  (di  regola la lingua inglese) tra quelle
proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli  studi.
La  conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio regolarmente
verbalizzato da una commissione nominata dalla  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Biennio.
  Sono  ammessi  al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami
del triennio propedeutico. E'  comunque  consentita  l'iscrizione  al
quarto  anno  in  difetto  di  due soli degli esami del triennio, che
dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.
  Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:
   sintesi e reattivita';
   applicativo  (orientamenti:  ambientale,  alimentare  e   chimico-
clinico).
  Gli  indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali
comuni a tutti i piani di studio  dell'indirizzo,  con  i  rispettivi
laboratori  o  esercitazioni,  e  da cinque insegnamenti opzionali da
scegliere tra quelli attivati nella sede.
  Gli  indirizzi  proposti  riflettono  le  effettive  competenze  ed
esigenze della sede in specifici settori scientifico professionali.
  Gli  indirizzi  proposti  derivano dalla integrazione di due o piu'
indirizzi previsti nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
ottobre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 109 del 12
maggio 1989.
                      INSEGNAMENTI FONDAMENTALI
Indirizzo: Sintesi e reattivita':
   1) chimica organica (terzo corso);
   2) chimica inorganica (secondo corso);
   3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
   4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).
  I  corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica
organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica
come pure i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e laboratorio
di chimica inorganica (secondo corso).
Indirizzo: Applicativo:
  Insegnamenti comuni a tutti gli orientamenti:
   1) chimica analitica (secondo corso);
   2) laboratorio di chimica analitica (quarto corso).
  Orientamento ambientale:
   3) chimica ambientale;
   4) laboratorio di chimica ambientale.
  Orientamento alimentare:
   3) chimica degli alimenti;
   4) laboratorio di chimica degli alimenti.
  Orientamento chimico-clinico:
   3) analisi chimico-cliniche;
   4) laboratorio di analisi chimico-cliniche.
  I corsi di chimica analitica (secondo corso) e  di  laboratorio  di
chimica  analitica  (quarto  corso)  danno  luogo  ad  una  prova  di
accertamento  unica  come  pure  i  corsi  di  chimica  ambientale  e
laboratorio   di  chimica  ambientale  e  chimica  degli  alimenti  e
laboratorio di chimica degli alimenti e  analisi  chimico-cliniche  e
laboratorio di analisi chimico-cliniche.